Attestato di Prestazione Energetica (APE). Quando è obbligatorio e quando non lo è!

TermoTecnico Belluno Omar Da Rold

L’Attestato di Prestazione Energetica sostituisce, dal 2013, il vecchio Attestato di Certificazione Energetica ACE (obbligatori nei rogiti di compravendita).
L’APE descrive caratteristiche e consumi energetici degli edifici, fornendo informazioni sull’efficienza e sul valore reale degli immobili, utili ai privati che intendo acquistare, vendere o affittare e ai tecnici chiamati a intervenire per ottenere un maggiore risparmio energetico.

Il documento viene redatto da un tecnico accreditato, il Certificatore Energetico, soggetto qualificato e indipendente o impiegato presso organismi che garantiscono i requisiti di “qualificazione e indipendenza”.

Nell’attestato il Certificatore riporta i dati catastali dell’immobile e i dati tecnici relativi a:

  • tipo di impianto e consumi
  • produzione di acqua calda
  • raffrescamento e riscaldamento
  • caratteristiche termo igrometriche
  • eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile

Informazioni che consentono di confrontare le diverse soluzioni abitative e valutare un edificio in base alla prestazione energetica

Differenza rispetto all’AQE

L’Attestato di Qualificazione Energetica AQE (disciplinato dal D.Lgs. 311/2006 e dal D.L. 63/2013) ha invece la funzione di controllo ex post per verificare che siano state osservate le prescrizioni per il miglioramento energetico di nuove costruzioni o ristrutturazioni.

L’AQE viene redatto da un professionista abilitato alla progettazione dell’edificio, non necessariamente estraneo alla proprietà.

APE. Obblighi e sanzioni

L’APE ha validità 10 anni dal rilascio ed è aggiornato ogni qual volta si verifichi la necessità di adeguamento degli impianti o venga effettuato un intervento di ristrutturazione energetica (Legge 90/2013).

La validità decade se le prescrizioni di manutenzione e controllo dell’efficienza degli impianti non sono rispettate.

L’APE deve essere obbligatoriamente allegato (Legge 9/2014) in:

  • contratti di compravendita immobiliare
  • atti di trasferimento oneroso di immobili (es. permute, transazioni)
  • contratti di locazione di immobili o singole unità soggetti a registrazione

In caso di omissione dell’APE, atti e contratti non hanno alcun valore legale e il legislatore può imporre sanzioni amministrative da 3.000 a 18.000 euro. È responsabilità del proprietario del bene verificare se il tecnico è in possesso dei requisiti di legge.

Soggetti a sanzione – da 500 a 3.000 euro – anche coloro che non riportano gli Indici di Prestazione Energetica (IPE) e la Classe energetica corrispondente negli annunci immobiliari e nelle relative comunicazioni (cartacee e online).

L’APE non è obbligatorio nel caso di rinnovo dei contratti di locazione – in vigore alla data del 6 giugno 2013 – a inquilini già locatari dell’immobile.

Utilità dell’APE

L’Attestato di Prestazione Energetica permette di:

  • valutare la convenienza economica nei casi di compravendita e locazione
  • orientare gli interventi di riqualificazione energetica più importanti ed economicamente convenienti e aumentare il valore degli immobili
  • incentiva costruzioni e ristrutturazioni ad alto rendimento energetico a riduzione del livello di inquinamento

Al Professionista consiglia di fare riferimento alle normative della propria Regione, a cui spettano le competenze per accreditamento, formazione e supervisione.

 

Lo studio TermoTecnico Zero Energia, a Belluno, saprà rispondere ad ogni dubbio, domanda o perplessità.

 

Fonte Baltur