L’Attestato di Prestazione Energetica sostituisce, dal 2013, il vecchio Attestato di Certificazione Energetica ACE (obbligatori nei rogiti di compravendita).
L’APE descrive caratteristiche e consumi energetici degli edifici, fornendo informazioni sull’efficienza e sul valore reale degli immobili, utili ai privati che intendo acquistare, vendere o affittare e ai tecnici chiamati a intervenire per ottenere un maggiore risparmio energetico.
Il documento viene redatto da un tecnico accreditato, il Certificatore Energetico, soggetto qualificato e indipendente o impiegato presso organismi che garantiscono i requisiti di “qualificazione e indipendenza”.
Nell’attestato il Certificatore riporta i dati catastali dell’immobile e i dati tecnici relativi a:
- tipo di impianto e consumi
- produzione di acqua calda
- raffrescamento e riscaldamento
- caratteristiche termo igrometriche
- eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile
Informazioni che consentono di confrontare le diverse soluzioni abitative e valutare un edificio in base alla prestazione energetica
Differenza rispetto all’AQE
L’Attestato di Qualificazione Energetica AQE (disciplinato dal D.Lgs. 311/2006 e dal D.L. 63/2013) ha invece la funzione di controllo ex post per verificare che siano state osservate le prescrizioni per il miglioramento energetico di nuove costruzioni o ristrutturazioni.
L’AQE viene redatto da un professionista abilitato alla progettazione dell’edificio, non necessariamente estraneo alla proprietà.
APE. Obblighi e sanzioni
L’APE ha validità 10 anni dal rilascio ed è aggiornato ogni qual volta si verifichi la necessità di adeguamento degli impianti o venga effettuato un intervento di ristrutturazione energetica (Legge 90/2013).
La validità decade se le prescrizioni di manutenzione e controllo dell’efficienza degli impianti non sono rispettate.
L’APE deve essere obbligatoriamente allegato (Legge 9/2014) in:
- contratti di compravendita immobiliare
- atti di trasferimento oneroso di immobili (es. permute, transazioni)
- contratti di locazione di immobili o singole unità soggetti a registrazione
In caso di omissione dell’APE, atti e contratti non hanno alcun valore legale e il legislatore può imporre sanzioni amministrative da 3.000 a 18.000 euro. È responsabilità del proprietario del bene verificare se il tecnico è in possesso dei requisiti di legge.
Soggetti a sanzione – da 500 a 3.000 euro – anche coloro che non riportano gli Indici di Prestazione Energetica (IPE) e la Classe energetica corrispondente negli annunci immobiliari e nelle relative comunicazioni (cartacee e online).
L’APE non è obbligatorio nel caso di rinnovo dei contratti di locazione – in vigore alla data del 6 giugno 2013 – a inquilini già locatari dell’immobile.
Utilità dell’APE
L’Attestato di Prestazione Energetica permette di:
- valutare la convenienza economica nei casi di compravendita e locazione
- orientare gli interventi di riqualificazione energetica più importanti ed economicamente convenienti e aumentare il valore degli immobili
- incentiva costruzioni e ristrutturazioni ad alto rendimento energetico a riduzione del livello di inquinamento
Al Professionista consiglia di fare riferimento alle normative della propria Regione, a cui spettano le competenze per accreditamento, formazione e supervisione.
Lo studio TermoTecnico Zero Energia, a Belluno, saprà rispondere ad ogni dubbio, domanda o perplessità.
Fonte Baltur