Termovalvole, il Mise risponde ai dubbi di tecnici e cittadini
Obbligo di installazione entro il 30 giugno 2017 ed esonero per impossibilità tecnica solo se certificato da un professionista
Il 30 giugno 2017 scade il termine per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici ma i dubbi circa l’applicazione della norma persistono.
Di conseguenza il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha pubblicato un documento di chiarimento che risponde ai quesiti presentati con maggior frequenza dai tecnici del settore e dai cittadini. Il documento, predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI riporta, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e la relativa spiegazione.
Obbligo termovalvole: tassativo il termine del 30 giugno 2017
Alcuni cittadini hanno chiesto se l’obbligo di legge si potesse ritenere adempiuto (e quindi si fosse esenti da sanzioni) con l’adozione della delibera di installazione votata dal condominio, tenuto conto che, data la gran mole di lavoro, gli installatori hanno difficoltà a concludere i lavori entro la scadenza prevista.
Il Mise, però, ha risposto che “la delibera non è sufficiente per adempiere all’obbligo ma è necessaria l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione entro i termini di legge.
Ricordiamo, infatti, che il termine del 30 giugno 2017 per l’installazione dei sistemi di termoregolazione è stato fissato dal Decreto Milleproroghe (DL 244/2016) che ha fatto slittare di sei mesi l’originale scadenza del 31 dicembre 2016 prevista dal Decreto Legislativo 141/2016, che ha integrato il D.lgs. 102/2014 con cui l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Termoregolatori di calore: i casi esenti dall’obbligo
Nel documento il Mise ha ricordato anche che, qualora sussista un’impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori o una inefficienza in termini di costi e una sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali è possibile non adempiere a tale obbligo.
Tuttavia tale impossibilità o inefficienza deve essere documentata tramite apposita relazione tecnica (che può fare riferimento alla UNI EN 15459) di un progettista o un tecnico abilitato.
Qualora poi sussista un impedimento anche per l’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore da installare in corrispondenza a ciascun corpo scaldante deve essere prodotta una ulteriore relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato con specifico riferimento alla UNI EN 15459.
In merito all’inefficienza in termini di costi, alcuni hanno chiesto se dovesse essere provata per ciascuna unità immobiliare oppure per tutto il condominio. Il Mise ha risposto che la perizia tecnica deve essere fatta con riferimento a tutto il condominio o edificio polifunzionale.
La condizione di “inefficienza in termini di costi” indicata nella legge non può riferirsi ad una singola unità immobiliare e, quindi, esimere eventualmente tale unità dall’installazione dei dispositivi previsti e dalla conseguente suddivisione dei costi secondo i consumi individuali.
Infine, il Mise ha spiegato che non è obbligatorio produrre una diagnosi energetica dell’edificio ai fini dell’attuazione delle disposizioni in materia di contabilizzazione del calore previste dall’articolo 9 del Dlgs 102/2014.